Cass. civ. n. 10643 del 29 ottobre 1997

Testo massima n. 1


Le vicende della «procura alle liti» sono disciplinate, dall'art. 85 c.p.c., in guisa diversa dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece né la revoca né la rinuncia privano — di per sé — il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti. La giustificazione di tale diversa disciplina consegue — appunto — dal fatto che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma — come quelli in cui si concreta lo ius postulandi — sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. E, in base all'art. 85 c.p.c., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore.