14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5410 del 11 aprile 2001
Testo massima n. 1
La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte del difensore, a norma dell’art. 85 c.p.c., non fanno perdere al procuratore [ revocato o rinunciante ] lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata. È, pertanto, nulla la notificazione dell’atto di appello, eseguita presso il nuovo difensore per il quale non risulti ancora rilasciato il mandato in sostituzione del precedente che abbia rinunciato al mandato medesimo, qualora il giudice non ne abbia ordinato la rinnovazione per le parti assenti. [ Nella specie, l’atto d’impugnazione era stato notificato al nuovo difensore, ancorché dall’epigrafe della sentenza risultasse ancora il precedente; conseguentemente la S.C., enunciando il principio succitato, ha dichiarato la nullità del giudizio di secondo grado e ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di pari grado, rilevando nel contempo che, essendo ormai l’atto d’impugnazione pervenuto a conoscenza degli appellati, poi ricorrenti per cassazione, la riassunzione davanti al giudice del rinvio avrebbe reso superflua una nuova notificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 291 ].
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