14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2049 del 14 febbraio 2002
Testo massima n. 1
La nomina, nel corso del giudizio, di un nuovo difensore in luogo di un altro può essere effettuata anche in un atto diverso da quelli indicati dal comma terzo dell’art. 83 c.p.c. — quale nella specie la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. — purché idoneo a dare la certezza della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, senza che valga ad escludere la validità del conferimento della procura la circostanza che l’atto in questione sia inammissibile poiché versato in processo contumaciale, non comunicandosi l’eventuale sua abnormità o inammissibilità come scritto difensivo al negozio [ mandato ad litem ] che contiene.
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