Cass. pen. n. 21929 del 23 aprile 2024
Testo massima n. 1
PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Rigetto della richiesta per l'assenza del programma di trattamento - Avvenuta presentazione all'ufficio di esecuzione penale della richiesta di elaborazione di tale programma - Illegittimità del provvedimento reiettivo - Ragioni.
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, incombendo sul giudice l'obbligo di compulsare l'ente competente al fine di acquisire ogni elemento utile ai fini della decisione.
Massime precedenti
Precedenti: Cass. pen. n. 31730 del 2015
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 20 bis
Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST. PENDENTE