14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 23324 del 18 dicembre 2012
Posted at 17:07h
in Massimario
Testo massima n. 1
La rinuncia al mandato da parte del procuratore – come la revoca da parte del conferente – è dichiarazione recettizia a forma libera, che produce effetto nei confronti dell’altra parte quando sia avvenuta la sostituzione del difensore, sicché il procuratore rinunciatario è privo dello “ius postulandi” in relazione al processo nel quale ha rinunciato ed è stato sostituito, non avendo più efficacia, in tale processo, l’anteriore procura generale “ad lites”, seppure rilasciata per atto pubblico.
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