14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20659 del 25 settembre 2009
Testo massima n. 1
Il secondo comma dell’art. 78 c.p.c. si riferisce ai casi in cui sorga un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato non altrimenti disciplinato da norme sostanziali, per cui, nei casi di conflitto, la parte non può esercitare direttamente i poteri che le norme le riconoscono, dovendo gli stessi essere esercitati da un curatore speciale, la cui mancata nomina attiene all’esercizio dei poteri processuali e non al contraddittorio; ne consegue che, in base al principio secondo il quale le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono quelle tassativamente indicate nel comma primo e secondo dell’art. 354 c.p.c. [ oltre a quelle di cui al precedente art. 353 ], il giudice di appello, in difetto della suddetta nomina in primo grado per la risoluzione dell’indicato conflitto, deve decidere la causa nel merito, rinnovando eventualmente gli atti nulli [ attività, nella specie, esclusa dall’intervenuta costituzione del curatore speciale nel giudizio di appello, fatta valere su istanza del rappresentato, produttiva di effetto sanante ai fini della rappresentanza processuale e dei poteri del curatore in ordine all’impugnazione ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]