14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6201 del 9 luglio 1997
Testo massima n. 1
Configura vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale e perciò determina la nullità del relativo giudizio per violazione del principio del contraddittorio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, l’omessa nomina di un curatore speciale [ art. 78 c.p.c. ] ad una società, convenuta in giudizio dal preteso simulato alienante per accertare la simulazione di una vendita con essa intercorsa – e quindi recuperare il bene trasferitole – che contemporaneamente riveste la qualità di amministratore unico e rappresentante legale della medesima società, essendo evidente la mera apparenza del contraddittorio – [ tant’è che nella specie la società era rimasta contumace ] – e il conflitto di interessi tra essa e il suo predetto rappresentante.
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Testo massima n. 2
È titolare di un interesse giuridicamente tutelabile il socio di una società di capitali, convenuta in giudizio per accertare la simulazione di un contratto di acquisto con essa stipulato, perché l’accoglimento di tale domanda, depauperando il patrimonio sociale, diminuisce il valore dei suoi diritti di partecipazione alla società ed incide quindi sulla quota ad esso spettante; pertanto il socio è legittimato ad esperire intervento adesivo dipendente in detto giudizio [ art. 105, secondo comma, c.p.c. ] per sostenere le ragioni della società, e ad impugnare, in via autonoma, la sentenza che invece escluda tale suo interesse.
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