14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11605 del 21 novembre 1997
Testo massima n. 1
L’attore in rivendica è tenuto a dimostrare la proprietà del bene che assume a lui appartenente fornendo la prova [ anche risalendo ai propri danti causa ] dell’acquisto a titolo originario della res oggetto della controversia, non potendo, all’uopo, ritenersi sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa [ nella specie, nota di trascrizione nei registri immobiliari, nota dell’ufficio del registro, denuncia di successione del presunto dominus, dati ricavati dai registri catastali ], ovvero l’assenza di contestazioni sul tema da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato.
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