14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 807 del 27 gennaio 1997
Testo massima n. 1
In tema di intervento del pubblico ministero nelle cause civili a norma dell’art. 70 c.p.c., la regola stabilita dall’art. 3 att. dello stesso codice, secondo la quale il P.M. può intervenire anche quando la causa si trova dinnanzi al collegio, comporta che, quando ne sia obbligatoria la partecipazione al processo [ come nell’azione di dichiarazione di paternità ] la nullità conseguente al mancato intervento del P.M. riguarda la sola sentenza a norma dell’art. 158 c.p.c. ma non si estende agli atti anteriori alla deliberazione della stessa, validamente formatisi anche senza la partecipazione del P.M., postoché ai fini di tale partecipazione è sufficiente che egli spieghi intervento all’udienza di discussione innanzi al collegio.
Testo massima n. 2
Qualora nel giudizio di primo grado sia mancata la partecipazione del pubblico ministero in causa nella quale ne è obbligatorio l’intervento ai sensi di nn. 2, 3 e 5 dell’art. 70 c.p.c. [ quale nella specie un’azione di dichiarazione giudiziale di paternità ] il giudice d’appello, rilevata la nullità della sentenza, non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve trattenerla presso di sé e deciderla nel merito, dovendo escludersi che nelle menzionate ipotesi di cui al cit. art. 70 [ diversamente da quella di cui al n. 1 dello stesso articolo ] la mancata partecipazione del P.M. comporti un difetto di integrale contraddittorio e consenta pertanto l’applicazione dell’art. 354 stesso codice.
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