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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14163 del 14 novembre 2001

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14163 del 14 novembre 2001

Testo massima n. 1

Nei casi di intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, l’omessa notifica del ricorso per cassazione al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello non è causa di inammissibilità allorquando la sentenza impugnata abbia accolto le richieste del P.G.; infatti, la notifica del ricorso è finalizzata a consentire l’esercizio dell’impugnazione e, siccome l’interesse ad impugnare — in ragione del quale avrebbe dovuto farsi luogo ad integrazione del contraddittorio — è costituito dalla soccombenza, l’omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo, la cui domanda è stata interamente accolta dalla Corte territoriale, mentre il controllo sulla legittimità di quest’ultima è assicurato dall’intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

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