14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3984 del 27 febbraio 2004
Posted at 17:07h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai sensi degli artt. 70 e 72 c.p.c., il pubblico ministero non è parte necessaria nei giudizi in cui venga dedotta, ancorché in forma di accertamento negativo, questione relativa alla illegittimità, per contraffazione, di un marchio d’impresa, o questione relativa alla sussistenza di atti di concorrenza sleale per uso di segni distintivi idonei a produrre confusione.
[adrotate group=”17″]