14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7423 del 31 marzo 2011
Testo massima n. 1
Nei procedimenti in cui sia prescritto l’intervento obbligatorio in causa del P.M. [ nella specie, giudizio in tema di iscrizione all’albo dei praticanti giornalisti ], l’omessa partecipazione dello stesso al giudizio di primo grado dà luogo a nullità della sentenza che si converte, ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c., in motivo di impugnazione, potendo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell’appello; ne consegue che, ove manchi il motivo di gravame sul punto, la questione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice di appello, né dare luogo a vizio denunciabile con ricorso per cassazione.
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