14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8115 del 27 luglio 1999
Testo massima n. 1
In un procedimento di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il soggetto incaricato, dal giudice della esecuzione, del compimento di un’attività materiale [ nella specie, la ricostruzione di parte di un immobile ] rientra nell’ampia categoria degli ausiliari del giudice prevista dall’art. 68 c.p.c., configurandosi come persona idonea al compimento di atti [ nella specie, attività materiale ] che il giudice non è in grado di compiere da solo. Da ciò consegue che, giusta l’espressa previsione di cui agli artt. 52 e 53 att. c.p.c., in riferimento a tale categoria di soggetti, la liquidazione del compenso vada fatta, con decreto, dallo stesso giudice che ha provveduto alla loro nomina.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]