14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 24257 del 21 novembre 2007
Posted at 17:07h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel procedimento relativo alla liquidazione dell’indennità spettante al custode di cose sottoposte a sequestro penale è parte necessaria il P.M., quale organo preposto alla vigilanza sull’osservanza delle leggi ed alla tutela dei diritti e degli interessi anche finanziari dello Stato; ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal custode ex art. 111 Cost., notificato al giudice che ha emesso il provvedimento di liquidazione e non al P.M.
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