Cass. civ. n. 21860 del 02 agosto 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - TERMINI PER L'ISTANZA - IN GENERE Termine ex art. 588 c.p.c. - Natura perentoria - Fondamento.


In ossequio alle istanze di funzionalità ed accelerazione dell'esecuzione forzata sottese alle riforme di cui al d.l. n. 83 del 2015 e al d.l. n. 59 del 2016, al termine per la presentazione dell'istanza di assegnazione, ex art. 588 c.p.c., deve riconoscersi natura perentoria, stante la necessità di contemperare l'interesse del creditore istante con quello contrapposto dei terzi offerenti, che ambiscano ad aggiudicarsi il bene sulla base di offerte "minime" ex art. 572, comma 3, e 573 c.p.c.

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 8857 del 2011

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 588
Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

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