Cass. pen. n. 21852 del 14 febbraio 2024

Testo massima n. 1


GIUDICE DI PACE - SANZIONI - IN GENERE Reati di competenza del giudice di pace - Erronea applicazione della sospensione condizionale della pena - Ricorso per cassazione - Revoca del beneficio - Necessità - Sussistenza - Ragioni.


In tema di reati di competenza del giudice di pace, il trattamento sanzionatorio non contempla la sospensione condizionale della pena, sicché nel caso di erronea applicazione del beneficio, la Corte di cassazione deve provvedere, su richiesta dell'imputato, alla revoca dello stesso, poiché diversamente si determinerebbe un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 201 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L
Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 60 CORTE COST.