14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1952 del 11 marzo 1996
Testo massima n. 1
La disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 11 della legge n. 319 del 1980 e 29 della legge n. 794 del 1942 — in tema di liquidazione del compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori nominati dall’autorità giudiziaria — ha carattere di specialità; essa, pertanto, può essere applicata soltanto agli ausiliari del giudice elencati nelle menzionate norme. [ Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha escluso che la citata disciplina sia applicabile al commissionario giudiziale per la vendita del prodotto agrario sequestrato, affermando che a lui ed alla parte obbligata a corrispondergli il compenso sono offerti i rimedi che derivano, secondo la legge processuale, dalla natura monitoria del decreto e che valgono ad attuare la tutela dei loro diritti ].
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