Cass. civ. n. 21841 del 02 agosto 2024

Testo massima n. 1


CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Provvedimento della Banca d’Italia avente a oggetto la nullità delle fideiussioni omnibus redatte dall’ABI per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990 - Estensione dell’invalidità anche alle fideiussioni ordinarie pattuite tra la banca e il cliente - Esclusione - Ragioni.


La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6685 del 2024

Normativa correlata

Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2
Legge 10/10/1990 num. 287 art. 3
Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Tratt. Internaz. 13/12/2007