14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 21288 del 3 novembre 2005
Testo massima n. 1
Il ricorso previsto dall’art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d’ufficio può essere proposto dal difensore che assiste la parte nel giudizio nel cui ambito la consulenza è stata disposta, senza necessità di una specifica procura: il mandato ad litem infatti, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili all’originario oggetto della causa, ivi compresa quella di verifica della correttezza della liquidazione, la quale è innegabilmente collegata alla domanda per la cui valutazione è stata disposta la consulenza
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]