14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22959 del 4 novembre 2011
Testo massima n. 1
Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio [ nella specie, incaricato di espletare un accertamento di natura contabile in una procedura fallimentare circa gli interessi relativi ad un mutuo bancario ] deve aversi riferimento non all’intero ammontare del mutuo, ma – in applicazione del principio generale, valevole anche al di fuori delle questioni di competenza, secondo cui il valore della controversia si determina in base alla domanda – in relazione agli importi oggetto di contestazione e per i quali è stata disposta la consulenza tecnica.
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