14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1074 del 10 febbraio 1983
Testo massima n. 1
L’iscrizione dei consulenti tecnici negli albi dei tribunali, in ragione della loro competenza specifica, è diretta a facilitare la scelta del giudice, nonché ad assicurare una distribuzione degli incarichi, ma non comporta un limite al potere di scelta del giudice medesimo, in quanto l’inosservanza dei criteri fissati in proposito dagli artt. 61 c.c. e 22 disp. att. c.p.c., con l’affidamento dell’incarico a consulente iscritto all’albo di altro tribunale, o non iscritto in alcun albo, non incide sulla validità della consulenza tecnica.
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