Cass. civ. n. 21817 del 02 agosto 2024

Testo massima n. 1


COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Domanda nei confronti della P.A. - Obbligazione pecuniaria - Luogo del pagamento - Criterio di individuazione - Art. 1182 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Norme di contabilità pubblica - Applicabilità - Conseguenze.


l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato, tranne che l'amministrazione convenuta abbia un'unica Tesoreria di riferimento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2265 del 2012

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1182
Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 54
Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 278 lett. D
Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 287
Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 407