14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1285 del 1 febbraio 2002
Posted at 17:07h
in Massimario
Testo massima n. 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e in relazione all’art. 41, primo comma c.p.p., nella parte in cui dichiara non impugnabile l’ordinanza che decide sulla ricusazione; infatti, la diversità di disciplina dell’ordinanza che decide sulla ricusazione nel processo civile e nel processo penale è giustificata dalle particolari esigenze sottese a quest’ultimo.
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