14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14574 del 12 ottobre 2002
Testo massima n. 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, primo comma, c.p.c., nella parte in cui attribuisce al collegio la competenza a decidere sulla ricusazione quando sia ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte [ nella specie, corte di cassazione ] senza prescrivere, a differenza della corrispondente norma del codice di procedura penale [ art. 40 ], che quel collegio sia composto da giudici appartenenti a sezione diversa da quella del giudice ricusato, atteso che la norma impugnata è conforme al principio di terzietà e imparzialità del giudice [ art. 111 Cost. ], prescrivendo che del collegio non faccia parte il giudice ricusato [ come si evince dalla previsione della sua audizione, contenuta nel secondo comma ], mentre rientra nella insindacabile discrezionalità del legislatore ordinario l’apprezzamento delle diverse esigenze del giudizio civile e di quello penale, che inducono a differenziare discipline dei rispettivi provvedimenti incidentali di ricusazione, anche in ordine alla determinazione dell’organo collegiale competente, senza che per ciò risulti vulnerato il principio di eguaglianza e di ragionevolezza espresso nell’art. 3 Cost.
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