14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13570 del 12 ottobre 2000
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi in cui, dopo la presentazione di istanza di ricusazione nei suoi confronti, il giudice lasci l’ufficio in seguito a trasferimento, ovvero si assenti per lungo tempo [ nella specie, per maternità ], ben può il Presidente del tribunale sostituire il magistrato assente e disporre la trattazione della causa in cui è intervenuta la ricusazione, senza dover necessariamente attendere la decisione sulla stessa, atteso che l’effetto sospensivo determinato dalla ricusazione non riguarda gli atti dell’amministrazione della giurisdizione qualificabili come processuali in quanto ordinatoriamente preordinati allo svolgimento dell’attività giurisdizionale, atti nel cui ambito rientra la designazione di uno o più magistrati in sostituzione di quelli trasferiti o in aspettativa.
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