14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10824 del 8 giugno 2004
Testo massima n. 1
Il magistrato che è stato componente della commissione esami per avvocato che abbia disposto l’espulsione di un candidato [ e che non abbia firmato il provvedimento di espulsione ] non ha l’obbligo di astenersi qualora chiamato a far parte del collegio dinanzi al quale viene proposta da parte del candidato espulso l’azione di risarcimento danni nei confronti di altri componenti della commissione di esame, pur avendo la facoltà di astenersi per gravi ragioni di convenienza, come previsto dall’art. 51 c.p.c.
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