14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2323 del 17 marzo 1997
Testo massima n. 1
Il motivo di astensione di cui all’art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione del giudice a termini dell’art. 52, non può in seguito essere invocato in sede di gravame, e non trova deroga in relazione all’eventualmente dedotta, tardiva conoscenza della composizione del collegio giudicante, tenuto conto che le parti sono in grado di avere tempestiva contezza di tale composizione, dal ruolo di udienza e dall’intestazione del verbale di causa ad opera del cancelliere, e, quindi, di proporre rituale istanza di ricusazione.
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