14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2210 del 5 aprile 1984
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’azione di restituzione di un bene postula che siano incontestati la proprietà o il possesso dello stesso [ a mezzo di un detentore ] da parte dell’attore e la qualità di detentore [ e non di possessore ] del convenuto e che tale detenzione sia priva di qualsiasi titolo giustificativo, per essere questo carente ab origine o venuto meno successivamente per accertata invalidità o inefficacia, ovvero per esaurimento della sua funzione [ decorso del termine di durata, esercizio della facoltà di recesso ].
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