14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 19704 del 13 novembre 2012
Testo massima n. 1
L’obbligo di astensione, rilevante in sede disciplinare a norma dell’art. 2, comma primo, lett. c ], del d.l.vo 23 febbraio 2006, n. 109, non è limitato alle sole ipotesi previste dall’art. 51, comma primo, c.p.c. e dagli artt. 36 e 37 cod. proc. pen., ma è configurabile in tutti i casi nei quali sia ravvisabile un interesse proprio del magistrato o di un suo prossimo congiunto, poiché l’art. 323 c.p. fonda un dovere generale di astenersi, ove sussista un conflitto, anche solo potenziale, di interessi, che possono essere anche non patrimoniali, in quanto la previsione costituisce modalità di attuazione del principio di imparzialità, cui deve ispirarsi tutta l’attività dei pubblici ufficiali a norma dell’art. 97 Cost., ed il richiamo della disposizione ai requisiti della patrimonialità e dell’ingiustizia del danno attiene non all’interesse, ma all’evento del reato. Ne consegue che, con riferimento al giudice civile, la facoltà di astenersi per gravi ragioni di convenienza deve ritenersi abrogata per incompatibilità e sostituita dal corrispondente obbligo, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, tanto più che la diversa soluzione esporrebbe la norma di cui all’art. 51, comma secondo, c.p.c. al dubbio di costituzionalità, per disparità di trattamento rispetto al giudice penale, su cui incombe l’obbligo di astenersi ai sensi dell’art. 36, comma primo, lett. h ], cod. proc. pen., e a tutti i dipendenti della P.A., gravati di identico dovere per effetto dell’art. 6 del d.m. 28 novembre 2000, emanato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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