14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 15699 del 13 dicembre 2000
Testo massima n. 1
Il solo dispositivo della sentenza con cui il giudice adito in una controversia soggetta al rito del lavoro abbia dichiarato la propria incompetenza è inidonea a far decorrere il termine previsto dall’art. 50, primo comma, c.p.c. per la riassunzione del giudizio avanti al giudice competente [ così come il termine di trenta giorni previsto dall’art. 47, secondo comma, dello stesso codice per la proposizione dell’istanza di regolamento ]. Tali termini, infatti, decorrono dalla comunicazione — che ne presuppone il deposito — della sentenza completa anche della motivazione, mentre l’efficacia del dispositivo ex art. 431 c.p.c. è limitata all’ipotesi di sentenze di condanna in favore del lavoratore.
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