14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4836 del 3 maggio 1991
Testo massima n. 1
Ai fini dell’esercizio dell’azione di rivendicazione [ art. 948 c.c. ], non è necessario che l’attore sia stato spossessato del bene senza o contro la sua volontà. Di conseguenza, la circostanza che egli abbia trasferito volontariamente il possesso del bene in attuazione di un’obbligazione contrattualmente assunta non gli preclude — ove deduca che eventi giuridici successivi hanno determinato il venir meno del diritto dell’
accipiens al possesso e l’insorgenza del proprio diritto, quale proprie¬tario, a riottenerlo — l’agire in rivendica, invece che con l’azione personale di restituzione.
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