14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7392 del 19 marzo 2008
Posted at 17:07h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente, a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo giudice adito, non determina l’instaurazione di un nuovo giudizio, ma, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., la prosecuzione del giudizio originario, con la conseguenza che va esclusa la proponibilità di domande nuove, diverse da quelle già proposte con il ricorso introduttivo della lite.
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