14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8806 del 4 aprile 2008
Posted at 17:07h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’avvenuta assegnazione alla controversia di un nuovo numero di ruolo, a seguito del ritorno del procedimento dinanzi a giudice già dichiaratosi incompetente, non comporta la necessità di una nuova procura ad litem atteso che quella relativa all’atto introduttivo del giudizio abilita il difensore anche alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente senza che all’uopo occorra il rilascio di una nuova procura.
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