14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1122 del 29 marzo 1976
Testo massima n. 1
Il criterio distintivo tra azione di rivendica ed azione di accertamento del diritto di proprietà va individuato nella funzione petitoria e restitutoria che ha l’azione reale di rivendicazione, caratterizzata dal presupposto che l’attore, assumendo di essere il proprietario della cosa e di non averne il possesso, agisca contro il possessore o il detentore per ottenere il riconoscimento del proprio diritto e per conseguire la restituzione del bene; invece, l’azione di accertamento della proprietà ha per obiettivo non già la modificazione di uno stato di fatto non conforme allo stato di diritto, ma l’eliminazione di ogni incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa, di cui l’attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]