14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 12063 del 27 novembre 1998
Testo massima n. 1
L’art. 46 c.p.c. che, nel testo risultante dal coordinamento imposto dall’art. 39 della L. 121 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, prevede l’inapplicabilità nei giudizi davanti a tale giudice delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 43 dello stesso codice, in tema di regolamento, necessario o facoltativo, di competenza, deve considerarsi tuttora vigente, non avendo formato oggetto di alcuna esplicita disposizione abrogatrice della citata legge n. 374, né potendo considerarsi implicitamente abrogato per incompatibilità o per effetto della nuova disciplina dell’intera materia. La vigenza dell’art. 46 con riferimento alle sentenze del giudice di pace investe unitariamente la questione dell’ammissibilità sia con riferimento alle sentenze sulla competenza che ai provvedimenti ex art. 295 c.p.c. Consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l’ordinanza di sospensione del processo innanzi al giudice di pace, senza possibilità di conversione dello stesso in ricorso ordinario per cassazione, per l’impossibilità di far rientrare il vizio denunziato fra quelli proponibili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., avendo il provvedimento di sospensione natura ordinatoria e non potendosi, a tale fine, equiparare ad una declaratoria di incompetenza, ancorché temporanea.
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Testo massima n. 2
La previsione dell’art. 46 c.p.c. che esclude regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudice di pace è frutto di scelta politica riservata al legislatore che non appare irrazionale ovvero contrastante con gli artt. 3 e 24 della Cost. Infatti, se è vero che la modifica dell’art. 42 nasce dall’esigenza di salvaguardare il diritto d’azione, non da ciò solo può desumersi l’incostituzionalità delle disposizioni che, in relazione a particolari controversie, tale diritto non salvaguardano con gli stessi mezzi, tenendo presente sia che il diritto di difesa non è assicurato allo stesso modo in tutte le controversie, sia che la non impugnabilità immediata del provvedimento di sospensione con il regolamento di competenza non esclude – atteso il carattere ordinatorio del provvedimento stesso – che la parte possa farne valere l’illegittimità con la sentenza che definisce il giudizio.
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