14 Mag Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 29580 del 18 dicembre 2008
Testo massima n. 1
In tema di scontro fra veicoli, la relazione fra le controversie che due soggetti, rimasti danneggiati nella qualità di proprietari o trasportati dei veicoli coinvolti, introducano avanti a diversi giudici – ognuno nei confronti degli altri ed eventualmente dei rispettivi assicuratori, addebitandosi a vicenda la responsabilità esclusiva della causazione del sinistro stesso – non si pone in termini di continenza, bensì di connessione da ricondurre nell’ambito del c.d. nesso di pregiudizialità reciproca per incompatibilità; ne consegue che, indipendentemente dai limiti posti dall’art. 40 c.p.c. attraverso il richiamo agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 del medesimo codice, ricorrono le condizioni per lo spostamento delle cause davanti al giudice preventivamente adito, allo scopo di evitare il possibile contrasto di giudicati [ nella specie, la S.C., adita con regolamento di competenza, ha dichiarato la connessione tra due cause relative al medesimo sinistro stradale, proposte davanti a giudici diversi e con parti non del tutto identiche, evidenziando in motivazione l’errore in cui era incorso il tribunale che aveva ravvisato, invece, un caso di continenza ].
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