14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 12411 del 8 giugno 2011
Posted at 17:06h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di litispendenza internazionale, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio del 22 dicembre 2000, spetta al giudice preventivamente adito accertare la sussistenza o meno della propria giurisdizione. Se, pertanto, per primo sia adìto il giudice italiano, nel corso del relativo giudizio è possibile proporre il regolamento preventivo di giurisdizione nei confronti del convenuto domiciliato all’estero.
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