14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4680 del 10 settembre 1985
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in Massimario
Testo massima n. 1
La litispendenza presuppone l’identità di persone, petitum e causa petendi e, pertanto, è insussistente sia nel caso di due domande di risoluzione dello stesso contratto di locazione fondate sull’omesso pagamento del canone per mensilità differenti sia nel caso in cui il rilascio dell’immobile per finita locazione sia stato dal locatore domandato per una certa data in una causa e per una data diversa in un successivo giudizio.
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