14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1004 del 17 febbraio 1982
Testo massima n. 1
L’azione di rivendicazione presuppone che l’attore assuma di essere proprietario di una cosa e di non averne più il possesso ed agisca, quindi, contro il possessore o il detentore per ottenerne la restituzione, sicché essa richiede l’allegazione della proprietà di una certa cosa per ambito e contorni determinati [ o determinandi ] e la deduzione della lesione del proprio diritto in un ambito ben circoscritto, con un esatto tantundem restitutorio. Tali estremi non ricorrono in ipotesi di domanda di revindica volta ad accertare una situazione di comproprietà tra i contendenti per quote minime imprecisate, con conseguente rettifica catastale, a fronte di un atto attributivo al convenuto della proprietà esclusiva di una parte del bene in contestazione e della comproprietà del medesimo, per il resto, in una quota determinata.
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