14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8026 del 8 agosto 1990
Testo massima n. 1
Fra la controversia promossa dal datore di lavoro per l’accertamento della legittimità del licenziamento del lavoratore e quella successivamente instaurata da quest’ultimo per la dichiarazione dell’illegittimità dello stesso licenziamento e la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione ed al risarcimento dei danni sussiste un rapporto non di litispendenza ma di continenza, che, ai sensi dell’art. 39, secondo comma, c.p.c., deve essere dichiarata dal giudice successivamente adito ove le cause siano pendenti nello stesso grado di giudizio ed il giudice della prima causa sia competente anche per la seconda, potendosi far ricorso all’istituto della sospensione solo nell’ipotesi in cui una delle due cause sia già passata in decisione.
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