14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9659 del 19 agosto 1992
Testo massima n. 1
L’art. 39 c.p.c., disponendo la trattazione delle cause pendenti, ancorché identiche, davanti a giudici diversi, da parte del giudice preventivamente adito, che sia competente «anche» per la causa proposta successivamente, presuppone che lo stesso sia competente in primo luogo per la causa davanti a lui pendente, oltre che per quella promossa dopo, e demanda tale esame al giudice successivamente adito, che deve verificare la competenza di quello preventivamente adito su entrambe le cause. Pertanto, quando sia proposto regolamento di competenza contro la sentenza del giudice successivamente adito, il detto esame deve essere effettuato dalla Corte di cassazione, che deve determinare la competenza dell’uno o dell’altro giudice, senza che rilevi che il giudice preventivamente adito si sia già pronunciato con sentenza e questa non sia stata impugnata con regolamento di competenza.
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Testo massima n. 2
Nel caso di cumulo oggettivo ex art. 104, primo comma c.p.c., se una delle domande sia stata proposta anche davanti a giudice diverso, la decisione sulle altre domande proposte davanti ad uno solo dei giudici può essere scissa, mentre per quella identica trova applicazione la disciplina della litispendenza [ o della continenza ].
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