14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9409 del 11 novembre 1994
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 366 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena d’inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e di contenuto indicati in detta disposizione, con la conseguenza che è inammissibile un nuovo atto successivamente notificato a modifica o ad integrazione del primo, sia se concerna l’indicazione dei motivi, ostandovi il principio della consumazione dell’impugnazione, sia se tendente a colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti, quale l’esposizione dei fatti di causa, essendo possibile la proposizione di un nuovo ricorso [ ove non siano decorsi i termini dell’impugnazione ] solo in sostituzione — non ad integrazione, né a correzione — di un ricorso viziato ma non ancora dichiarato inammissibile.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Ai fini della dichiarazione di litispendenza – che, essendo rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, può essere emessa direttamente dalla Corte di cassazione con annullamento, senza rinvio, della statuizione resa sul punto dalla sentenza impugnata – occorre fare esclusivo riferimento al criterio della «prevenzione», senza che possa assumere rilevanza qualsiasi indagine sull’effettiva competenza del giudice preventivamente adito a conoscere della controversia e senza che alla suddetta declaratoria sia di ostacolo la circostanza che titolare di tale competenza sia il giudice successivamente adito [ fattispecie relativa a causa «derivante dal fallimento», rispetto alla quale il giudice preventivamente adito non era il tribunale fallimentare ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]