Cass. civ. n. 300 del 14 gennaio 1997

Testo massima n. 1


La modifica non transitoria, in conseguenza di bonifica, del corso di un fiume comportava — nel vigore del testo dell'art. 947 c.c. precedente alla novella di cui alla legge n. 37 del 1994 (norma priva di efficacia retroattiva) — la perdita della demanialità naturale del terreno reliquato ed il suo passaggio al patrimonio disponibile dello Stato, con esclusione dell'accessione automatica al suolo dei proprietari rivieraschi.

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