14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2803 del 23 marzo 1994
Testo massima n. 1
Nella nozione di continenza di cause [ in relazione alla quale il giudice successivamente adito deve verificare, ai sensi dell’art. 39, secondo comma, c.p.c., se la controversia propostagli rientri nella sua competenza o in quella del giudice adito per primo ] rientra anche la situazione in cui le questioni dedotte nella causa anteriormente incardinata costituiscano un presupposto necessario per la definizione del giudizio successivo e tra le due cause sia ravvisabile un nesso di pregiudizialità logica; ciò che si verifica nel caso di domande contrapposte che si ricolleghino al medesimo rapporto negoziale [ nella specie, rapporto di parasubordinazione in relazione al quale erano state proposte, dall’una e dall’altra parte, domande di risoluzione per inadempimento davanti, in ordine cronologico, al tribunale ed al pretore ] ed il loro esito dipenda, sia pure in parte, dalla soluzione di una o più questioni comuni.
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