14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12995 del 6 settembre 2002
Testo massima n. 1
La nozione di continenza di causa ai sensi dell’art. 39 c.p.c. comprende anche quelle situazioni caratterizzate dalla pendenza di cause in cui le questioni dedotte con la domanda, ed anche con le eccezioni, anteriormente proposte, e da risolvere con efficacia di giudicato, costituiscano il necessario presupposto per la definizione del giudizio successivo, nel senso che tra le due cause sussiste un nesso di pregiudizialità logico-giuridica, come nel caso in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni. Sussiste, pertanto, continenza tra due giudizi, il primo dei quali promosso dalla società committente per ottenere decreto ingiuntivo per il pagamento delle penali da ritardo nella consegna delle opere appaltate – decreto opposto dalla intimata, che abbia eccepito in via riconvenzionale il mancato guadagno per le opere appaltate e non fatte eseguire dalla stessa committente – ed il secondo dei quali promosso dalla curatela del fallimento della società appaltatrice per ottenere decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo residuo delle opere eseguite – decreto opposto dalla committente che abbia eccepito la compensazione in forza dei crediti fatti valere nel giudizio preventivamente proposto.
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