14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 282 del 15 gennaio 1996
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 39, comma 1, c.p.c., ricorre la litispendenza quando fra due [ o più ] giudizi sussista identità oltre che dei soggetti, anche del petitum [ inteso come bene della vita del quale si chieda la tutela ] e della causa petendi [ intesa come fatto costitutivo della domanda ], a nulla rilevando, nella ricorrenza [ dell’identità ] dei due elementi oggettivi, che un soggetto assuma formalmente in un giudizio la qualità di attore e nell’altro [ o negli altri giudizi ] la qualità di convenuto. [ Principio affermato con riguardo a giudizi relativi a licenziamento, del quale la datrice di lavoro aveva chiesto accertarsi la legittimità e il lavoratore accertarsi, invece, l’illegittimità — con tutte le conseguenze di ordine patrimoniale — sia in via riconvenzionale sia con successivo ricorso nei confronti della stessa datrice di lavoro ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]