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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 568 del 22 gennaio 1999

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 568 del 22 gennaio 1999

Testo massima n. 1

La litispendenza è data dalla contemporanea pendenza di due cause identiche, oltre che nelle parti, anche nel petitum e nella causa petendi, e non già solo nelle questioni di diritto che debbono essere risolte dal giudice per pervenire alla definizione della controversia. Ne consegue che l’esistenza di questioni in astratto identiche non dà luogo a litispendenza se vi sia una diversità in concreto dei suddetti elementi di identificazione dell’azione. [ Nella specie, la S.C. ha negato la litispendenza tra due cause relative al pagamento, da parte dello stesso socio di una cooperativa agricola, delle quote di mutuo di ricapitalizzazione societaria relative ad annualità diverse ].

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