14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2064 del 10 marzo 1999
Testo massima n. 1
Il principio del “ne bis in idem”, posto dall’art. 39 c.p.c., che è norma di ordine pubblico processuale, determina l’improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta. La omessa cancellazione è emendabile anche in fase di impugnazione, inficiando radicalmente la sentenza, mentre non incide sulla validità della causa prioritariamente iscritta [ e della decisione che l’abbia conclusa ], in relazione alla quale non sussisteva obbligo di riunione con quella successiva, atteso il carattere solo formale ed apparente della duplicità di procedimenti.
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Testo massima n. 2
In tema di procedimenti innanzi al giudice di pace, l’omissione dell’obbligatorio tentativo di conciliazione all’udienza di comparizione non è espressamente sanzionata con previsione di nullità, e quindi potrebbe produrre tale effetto solo se avesse comportato in concreto pregiudizio del diritto di difesa.
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