14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13548 del 16 settembre 2002
Posted at 17:06h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini dell’accertamento della litispendenza nel giudizio d’appello, deve prescindersi del tutto dalla valutazione circa la eventuale irritualità della riproposizione delle domande, in grado di appello, da parte di uno dei soggetti in lite.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]