14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1626 del 26 gennaio 2006
Posted at 17:06h
in Massimario
Testo massima n. 1
La litispendenza, che essendo rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo può essere pronunciata anche nel giudizio di cassazione, presuppone la contemporanea ed effettiva pendenza della stessa causa dinanzi a giudici diversi, e non è ravvisabile nell’ipotesi in cui il giudizio precedente sia stato cancellato dal ruolo ai sensi dell’art. 309 c.p.c., e non sia stata fornita la prova dell’avvenuta riassunzione nel termine annuale previsto dall’art. 307 c.p.c.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]