Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1626 del 26 gennaio 2006

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1626 del 26 gennaio 2006

Testo massima n. 1

La litispendenza, che essendo rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo può essere pronunciata anche nel giudizio di cassazione, presuppone la contemporanea ed effettiva pendenza della stessa causa dinanzi a giudici diversi, e non è ravvisabile nell’ipotesi in cui il giudizio precedente sia stato cancellato dal ruolo ai sensi dell’art. 309 c.p.c., e non sia stata fornita la prova dell’avvenuta riassunzione nel termine annuale previsto dall’art. 307 c.p.c.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze